Art.
10. INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1.L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio
dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto
eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco
aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa
all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in
cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art. 13. DIRITTI DELL' INTERESSATO
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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